Parità e pari opportunità
La Costituzione Italiana
Costituzione della Repubblica Italiana: la base della nostra convivenza e del principio di uguaglianza di genere
• Articolo 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
• Articolo 29: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”.
• Articolo 37: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.
• Articolo 51(il secondo periodo è stato aggiunto con legge costituzionale n. 1 del 30 maggio 2003): “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”.
• Articolo 117 (testo introdotto dalla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001): “Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive”.
Norme di tutela e di garanzia della parità, lotta alle discriminazioni, azioni positive e integrazione delle tematiche di genere.
• Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 [PDF, 1.53 MB], che ha modificato i trattati istitutivi dell’Unione Europea.
o Articolo 1 bis: “la parità tra donne e uomini è uno dei “valori comuni” agli stati membri.
o Articolo 2, comma 3: l’Unione combatte le discriminazioni e promuove “la parità tra donne e uomini”.
• Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 771/2006/CE del 17 maggio 2006 Verso una società giusta, che istituisce l’Anno europeo delle Pari Opportunità per tutti (2007).
• Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna: riordino delle norme esistenti in Italia sulle pari opportunità e contro le discriminazioni, che abroga molte delle leggi precedenti e riunisce in un testo unico l’insieme della legislazione in materia.
• Comunicazione della Commissione Europea del 1 marzo 2006, Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini (2006-2010) (la cosiddetta Road map), un percorso strategico per conseguire l’eguaglianza di genere, articolato in sei settori di intervento prioritari:
o realizzare un’uguale indipendenza economica tra uomini e donne;
o migliorare la conciliazione tra vita lavorativa, privata e familiare;
o promuovere l’uguale partecipazione di uomini e donne nei luoghi decisionali;
o combattere la violenza basata su ragioni di sesso e la tratta di esseri umani;
o eliminare gli stereotipi di genere presenti nella società;
o promuovere l’uguaglianza di genere al di fuori dell’Unione europea.
• Decisione del Consiglio Europeo del 20 dicembre 2000, relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini (2001-2005).
• Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e inserita nel progetto di Costituzione Europea: allo stato attuale non ha pieno valore giuridico, ma è punto di riferimento per la legislazione europea in materia di diritti.
o Articolo 21: Divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”.
o Articolo 23: “La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”.
• Legge n. 151 del 19 maggio 1975, Riforma del diritto di famiglia: “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri”.
A quasi 30 anni dalla Costituzione, si modifica il primo libro del Codice Civile Delle persone e della famiglia sulla base del principio di parità giuridica dei coniugi: sono abolite istituzioni secolari (dalla figura del capofamiglia all’istituto della dote), viene riconosciuta ai figli naturali la stessa tutela prevista per i figli legittimi, viene istituita la comunione dei beni come regime patrimoniale legale della famiglia, la patria potestà è sostituita dalla potestà congiunta di entrambi i genitori.
• Legge n. 1176 del 17 luglio 1919: la donna acquista la piena potestà di compiere atti giuridici ed economici, fino ad allora soggetti all’istituto dell’autorizzazione maritale.
Istituzioni di parità
• Decisione della Commissione Europea n. 2008/590/CE del 16 giugno 2008, Creazione di un comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini.
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità all’On. Dott.ssa Maria Rosaria Carfagna.
• Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2008 Nomina della Consigliera di Parità nazionale effettiva e supplente.
• Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007 n. 115 Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna.
• Regolamento n. 1922/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere [PDF, 108KB]
• Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006, Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di diritti e pari opportunità al Ministro senza portafoglio, On. dott.ssa Barbara Pollastrin
• Decreto Ministeriale 30 settembre 2004, Riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità
• Decreto Ministeriale 19 maggio 2004 n. 275, Regolamento recante norme per l’organizzazione e il funzionamento della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna [PDF, 124KB]
• Decreto legislativo n. 226 del 31 luglio 2003, Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (oggi assorbito dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
• Decreto legislativo n. 3003 del 30 luglio 1999, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
o Articolo 5: Il Presidente promuove e coordina le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunità, a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonchè a consentire l’indirizzo, coordinamento e monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei”.
• Legge n. 164 del 22 giugno 1990, Istituzione della Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.